Le scadenze sono quasi tutte passate
L'obbligo nasce dalla legge di Bilancio 2024 e ha attraversato una lunga serie di proroghe, ognuna delle quali ha lasciato dietro di sé articoli che oggi sono superati. Questa è la fotografia reale ad agosto 2026.
| Categoria di impresa | Termine | Stato |
|---|---|---|
| Grandi imprese | 31 marzo 2025, con periodo transitorio fino al 30 giugno 2025 | Scaduto |
| Medie imprese | 30 settembre 2025 | Scaduto |
| Micro e piccole imprese, regola generale | 31 dicembre 2025 | Scaduto |
| Somministrazione di alimenti e bevande e imprese turistico-ricettive, se piccole o micro | 31 marzo 2026 | Scaduto |
| Pesca e acquacoltura, qualsiasi dimensione | 31 dicembre 2026 | Ancora aperto |
Chi deve assicurarsi e chi no
L'obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, e quelle con sede all'estero e stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese. Vale indipendentemente dalla sezione del registro, ordinaria o speciale.
❌ Chi resta fuori
- Imprese agricole ex art. 2135 c.c.: unica esclusione soggettiva prevista dalla legge, per loro resta il Fondo AgriCat
- Imprese che non impiegano alcuno dei beni immobilizzati indicati dalla norma, per esempio società di servizi puri
- Professionisti non iscritti al Registro delle imprese: l'obbligo discende dall'iscrizione, non dall'attività
✅ Casi particolari chiariti dal MIMIT
- Beni in affitto, leasing o comodato: l'obbligo grava su chi impiega il bene, anche senza esserne proprietario
- Salvo che il bene sia già coperto da analoga polizza, anche stipulata da terzi come il locatore
- Polizze collettive: ammesse per assolvere l'obbligo
- Imprenditore che lavora in casa propria: obbligo sulla porzione destinata all'attività
Escluse anche le navi da pesca professionale, i veicoli iscritti al PRA e gli immobili in costruzione. Le polizze già in essere si adeguano dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
I tre eventi e la regola delle 72 ore
Il decreto attuativo definisce con precisione i tre eventi che la polizza deve coprire.
| Evento | Definizione normativa, in sintesi |
|---|---|
| Alluvione, inondazione, esondazione | Fuoriuscita d'acqua dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini, argini, laghi e anche dalle reti di drenaggio artificiale, derivante da eventi atmosferici naturali |
| Sisma | Sommovimento brusco della crosta terrestre, purché i beni si trovino in un'area individuata fra quelle interessate dai provvedimenti delle autorità e localizzata dalla Rete sismica nazionale INGV |
| Frana | Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante, anche non derivato da infiltrazioni d'acqua |
La clausola delle 72 ore
Vale per tutti e tre gli eventi. Per il sisma, le scosse nelle 72 ore successive alla prima che ha prodotto un danno indennizzabile contano come un solo episodio. L'effetto pratico è concreto: una sola franchigia e un solo massimale, non uno per ogni scossa.
Quali beni
Terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, a qualsiasi titolo impiegati per l'attività. Restano fuori le merci e le rimanenze di magazzino, che appartengono all'attivo circolante e non alle immobilizzazioni: per il commercio e la logistica è un vuoto di copertura rilevante, da colmare con una polizza separata. Nei fabbricati rientrano anche opere murarie e di finitura, fondazioni, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, cancelli, recinzioni e le quote di parti comuni.
Scoperto e limiti di indennizzo: due errori tecnici da evitare
| Somma assicurata complessiva | Scoperto massimo | Limite di indennizzo minimo |
|---|---|---|
| Fino a 1 milione € | Non superiore al 15% del danno indennizzabile per l'intera fascia fino a 30 milioni, e solo se convenuto fra le parti | Pari alla somma assicurata |
| Da 1 a 30 milioni € | Non inferiore al 70% della somma assicurata | |
| Oltre 30 milioni € oppure grandi imprese | Libera negoziazione | Libera negoziazione |
Secondo errore: «il limite di indennizzo è obbligatoriamente il 70%». Il 70% è un minimo, e si applica soltanto se le parti decidono di prevedere un limite di indennizzo. La norma dice «possono prevedere». Se non lo prevedono, il limite coincide con la somma assicurata.
Non c'è nessuna multa. C'è qualcosa di peggio
Esiste però una conseguenza più insidiosa. La legge prevede che dell'inadempimento «si deve tener conto» nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche — comprese quelle previste in occasione di eventi calamitosi. Il paradosso è evidente: chi non si assicura contro il terremoto rischia di restare fuori anche dagli aiuti post-terremoto.
Due precisazioni che il MIMIT ha chiarito nelle sue FAQ e che raramente vengono riportate:
- La norma non è autoapplicativa: ogni amministrazione titolare di misure di sostegno deve adottare un proprio provvedimento di recepimento
- Non è retroattiva: opera dalla data del provvedimento di adeguamento, non sui contributi già ottenuti
Il quadro si è però consolidato: il Codice degli incentivi, in vigore dal 1° gennaio 2026, prevede l'esclusione dalle agevolazioni per chi non ha adempiuto. Riguarda contributi a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie, finanziamenti agevolati, interventi nel capitale di rischio e agevolazioni fiscali e contributive concesse tramite bando. Restano fuori gli incentivi fiscali automatici, quelli senza istruttoria valutativa.
Il prezzo, e la leva di risparmio che quasi nessuno usa
Su questo tema esiste finalmente un dato pubblico e affidabile: l'IVASS pubblica i prezzi effettivamente pagati per le polizze catastrofali, non i preventivi.
Prezzo unitario mediano — rilevazione IVASS al 30 aprile 2026
Su un capitale di 1 milione di euro corrisponde a un ordine di grandezza attorno ai 700 € l'anno. È una mediana: chi si trova in zona sismica 1 o in area a elevata pericolosità idraulica paga sensibilmente di più.
Il premio deve essere proporzionale al rischio e tiene conto dell'ubicazione, della vulnerabilità dei beni, delle serie storiche, delle mappe di pericolosità e di modelli predittivi che considerino l'evoluzione nel tempo delle probabilità.
Per le abitazioni non c'è alcun obbligo
Va detto chiaramente, perché la confusione è frequente: l'obbligo riguarda solo le imprese. Per le abitazioni private non esiste alcun obbligo di assicurarsi contro terremoto e alluvione, e nessuna norma in vigore lo prevede.
Esiste però un incentivo fiscale: i premi per polizze che coprono il rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari a uso abitativo danno diritto a una detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera f-bis del TUIR, da indicare in dichiarazione con il codice 43. Trattandosi di un'agevolazione più volte ritoccata, conviene verificarne la vigenza sulle istruzioni del modello dichiarativo dell'anno in corso. Considerato che il tasso di copertura assicurativa delle abitazioni italiane contro questi rischi resta molto basso rispetto alla media europea, e che l'Italia è uno dei Paesi a maggiore pericolosità sismica del continente, è un'agevolazione che vale la pena conoscere.