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🏢 Guida per le imprese

Polizze Catastrofali Obbligatorie

Non esiste nessuna multa per l'impresa che non si assicura, il tetto del 15% non è una franchigia e quasi tutte le scadenze sono già passate. Tre cose che il web ripete sbagliate.

🏢 Solo imprese
📅 Pesca: 31/12/2026
🌊 Sisma, alluvione, frana
⏱️ Regola 72 ore
💰 Mediana IVASS 0,715‰

Le scadenze sono quasi tutte passate

Linea temporale delle scadenze dell'obbligo catastrofale: grandi imprese 31 marzo 2025, medie imprese 30 settembre 2025, micro e piccole 31 dicembre 2025, turistico-ricettive piccole e micro 31 marzo 2026, pesca e acquacoltura 31 dicembre 2026.
Una sola scadenza resta aperta, quella della pesca e dell'acquacoltura. Tutte le altre sono già trascorse, e non si riaprono. Fonte: legge di Bilancio 2024 e relativi decreti attuativi.

L'obbligo nasce dalla legge di Bilancio 2024 e ha attraversato una lunga serie di proroghe, ognuna delle quali ha lasciato dietro di sé articoli che oggi sono superati. Questa è la fotografia reale ad agosto 2026.

Categoria di impresaTermineStato
Grandi imprese31 marzo 2025, con periodo transitorio fino al 30 giugno 2025Scaduto
Medie imprese30 settembre 2025Scaduto
Micro e piccole imprese, regola generale31 dicembre 2025Scaduto
Somministrazione di alimenti e bevande e imprese turistico-ricettive, se piccole o micro31 marzo 2026Scaduto
Pesca e acquacoltura, qualsiasi dimensione31 dicembre 2026Ancora aperto
Il 31 marzo 2026 non è «la scadenza per le piccole imprese». È l'errore più diffuso in circolazione. Quella proroga riguardava soltanto la somministrazione di alimenti e bevande e le strutture turistico-ricettive di piccole dimensioni, ed è comunque passata. Allo stesso modo, chi indica il 31 marzo 2026 per la pesca cita un termine superato: il decreto legge 25/2026, convertito in legge ad aprile, l'ha spostato al 31 dicembre 2026.
Alcune fonti scrivono «obbligo dal 1° gennaio 2026», altre «entro il 31 dicembre 2025». Non è una contraddizione: è lo stesso termine espresso una volta come scadenza dell'adempimento e una volta come decorrenza dell'obbligo. Il Ministero delle Imprese usa la formulazione «entro».

Chi deve assicurarsi e chi no

L'obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, e quelle con sede all'estero e stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese. Vale indipendentemente dalla sezione del registro, ordinaria o speciale.

❌ Chi resta fuori

  • Imprese agricole ex art. 2135 c.c.: unica esclusione soggettiva prevista dalla legge, per loro resta il Fondo AgriCat
  • Imprese che non impiegano alcuno dei beni immobilizzati indicati dalla norma, per esempio società di servizi puri
  • Professionisti non iscritti al Registro delle imprese: l'obbligo discende dall'iscrizione, non dall'attività

✅ Casi particolari chiariti dal MIMIT

  • Beni in affitto, leasing o comodato: l'obbligo grava su chi impiega il bene, anche senza esserne proprietario
  • Salvo che il bene sia già coperto da analoga polizza, anche stipulata da terzi come il locatore
  • Polizze collettive: ammesse per assolvere l'obbligo
  • Imprenditore che lavora in casa propria: obbligo sulla porzione destinata all'attività
Gli immobili con abusi edilizi sono esclusi dalla copertura. Il decreto attuativo è esplicito: restano fuori i beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, così come quelli su cui l'abuso è sorto successivamente alla costruzione. Chi ha una difformità non sanata non può assicurare quel bene, e questo apre un problema pratico che molte imprese scoprono tardi.

Escluse anche le navi da pesca professionale, i veicoli iscritti al PRA e gli immobili in costruzione. Le polizze già in essere si adeguano dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

I tre eventi e la regola delle 72 ore

Il decreto attuativo definisce con precisione i tre eventi che la polizza deve coprire.

EventoDefinizione normativa, in sintesi
Alluvione, inondazione, esondazioneFuoriuscita d'acqua dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini, argini, laghi e anche dalle reti di drenaggio artificiale, derivante da eventi atmosferici naturali
SismaSommovimento brusco della crosta terrestre, purché i beni si trovino in un'area individuata fra quelle interessate dai provvedimenti delle autorità e localizzata dalla Rete sismica nazionale INGV
FranaMovimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante, anche non derivato da infiltrazioni d'acqua

La clausola delle 72 ore

Le prosecuzioni del fenomeno entro 72 ore dalla prima manifestazione sono un unico sinistro

Vale per tutti e tre gli eventi. Per il sisma, le scosse nelle 72 ore successive alla prima che ha prodotto un danno indennizzabile contano come un solo episodio. L'effetto pratico è concreto: una sola franchigia e un solo massimale, non uno per ogni scossa.

Quali beni

Terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, a qualsiasi titolo impiegati per l'attività. Restano fuori le merci e le rimanenze di magazzino, che appartengono all'attivo circolante e non alle immobilizzazioni: per il commercio e la logistica è un vuoto di copertura rilevante, da colmare con una polizza separata. Nei fabbricati rientrano anche opere murarie e di finitura, fondazioni, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, cancelli, recinzioni e le quote di parti comuni.

Scoperto e limiti di indennizzo: due errori tecnici da evitare

Somma assicurata complessivaScoperto massimoLimite di indennizzo minimo
Fino a 1 milione €Non superiore al 15% del danno indennizzabile per l'intera fascia fino a 30 milioni, e solo se convenuto fra le partiPari alla somma assicurata
Da 1 a 30 milioni €Non inferiore al 70% della somma assicurata
Oltre 30 milioni € oppure grandi impreseLibera negoziazioneLibera negoziazione
Primo errore: «franchigia massima 15%». Il decreto distingue con precisione la franchigia, che è un importo fisso dedotto dall'indennizzo, dallo scoperto, che è una percentuale del danno indennizzabile lasciata a carico dell'assicurato. Il tetto del 15% riguarda lo scoperto, non la franchigia. Moltissimi articoli li usano come sinonimi: non lo sono, e la differenza cambia il conto in caso di sinistro.

Secondo errore: «il limite di indennizzo è obbligatoriamente il 70%». Il 70% è un minimo, e si applica soltanto se le parti decidono di prevedere un limite di indennizzo. La norma dice «possono prevedere». Se non lo prevedono, il limite coincide con la somma assicurata.
Attenzione anche alla definizione di grande impresa: ai fini del decreto attuativo significa fatturato superiore a 150 milioni e almeno 500 dipendenti, congiuntamente. È una soglia diversa da quella dei 250 dipendenti usata per scaglionare le scadenze, ed è una fonte ricorrente di confusione.

Non c'è nessuna multa. C'è qualcosa di peggio

Molti siti scrivono che l'impresa non assicurata rischia una sanzione da 100.000 a 500.000 €. È falso. Quella sanzione, irrogata dall'IVASS, colpisce le compagnie assicurative che violano o eludono l'obbligo a contrarre, cioè che si rifiutano di assicurare. Per l'impresa non assicurata non esiste alcuna multa.

Esiste però una conseguenza più insidiosa. La legge prevede che dell'inadempimento «si deve tener conto» nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche — comprese quelle previste in occasione di eventi calamitosi. Il paradosso è evidente: chi non si assicura contro il terremoto rischia di restare fuori anche dagli aiuti post-terremoto.

Due precisazioni che il MIMIT ha chiarito nelle sue FAQ e che raramente vengono riportate:

  • La norma non è autoapplicativa: ogni amministrazione titolare di misure di sostegno deve adottare un proprio provvedimento di recepimento
  • Non è retroattiva: opera dalla data del provvedimento di adeguamento, non sui contributi già ottenuti

Il quadro si è però consolidato: il Codice degli incentivi, in vigore dal 1° gennaio 2026, prevede l'esclusione dalle agevolazioni per chi non ha adempiuto. Riguarda contributi a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie, finanziamenti agevolati, interventi nel capitale di rischio e agevolazioni fiscali e contributive concesse tramite bando. Restano fuori gli incentivi fiscali automatici, quelli senza istruttoria valutativa.

Il prezzo, e la leva di risparmio che quasi nessuno usa

Su questo tema esiste finalmente un dato pubblico e affidabile: l'IVASS pubblica i prezzi effettivamente pagati per le polizze catastrofali, non i preventivi.

Prezzo unitario mediano — rilevazione IVASS al 30 aprile 2026

7,15 € ogni 10.000 € di valore assicurato, pari a circa lo 0,715 per mille

Su un capitale di 1 milione di euro corrisponde a un ordine di grandezza attorno ai 700 € l'anno. È una mediana: chi si trova in zona sismica 1 o in area a elevata pericolosità idraulica paga sensibilmente di più.

Il premio deve essere proporzionale al rischio e tiene conto dell'ubicazione, della vulnerabilità dei beni, delle serie storiche, delle mappe di pericolosità e di modelli predittivi che considerino l'evoluzione nel tempo delle probabilità.

Qui sta la leva più trascurata. Il decreto prevede espressamente che il premio tenga conto delle misure di prevenzione e protezione adottate dall'impresa, in misura proporzionale alla riduzione del rischio ottenuta. Interventi di adeguamento sismico, vasche di laminazione, sollevamento dei quadri elettrici sopra la quota di allagamento attesa: sono investimenti che riducono il danno atteso e che, documentati, devono riflettersi sul premio. Pochissime imprese li portano al tavolo della trattativa.

Per le abitazioni non c'è alcun obbligo

Va detto chiaramente, perché la confusione è frequente: l'obbligo riguarda solo le imprese. Per le abitazioni private non esiste alcun obbligo di assicurarsi contro terremoto e alluvione, e nessuna norma in vigore lo prevede.

Esiste però un incentivo fiscale: i premi per polizze che coprono il rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari a uso abitativo danno diritto a una detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera f-bis del TUIR, da indicare in dichiarazione con il codice 43. Trattandosi di un'agevolazione più volte ritoccata, conviene verificarne la vigenza sulle istruzioni del modello dichiarativo dell'anno in corso. Considerato che il tasso di copertura assicurativa delle abitazioni italiane contro questi rischi resta molto basso rispetto alla media europea, e che l'Italia è uno dei Paesi a maggiore pericolosità sismica del continente, è un'agevolazione che vale la pena conoscere.

Prima di contare sulla detrazione, verificate la vostra posizione complessiva: dal 2025 è in vigore un tetto generale alle detrazioni per i redditi superiori a 75.000 €, calcolato con un coefficiente legato al numero di figli, e dal 2026 una decurtazione fissa di 440 € per i redditi oltre i 200.000 €. C'è però un'esclusione che riguarda proprio queste polizze: i premi relativi a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 restano fuori dal tetto. Chi ha sottoscritto prima di quella data non se lo vede eroso.

FAQ — Polizze catastrofali obbligatorie

Le polizze catastrofali sono obbligatorie anche per i privati?

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No. L'obbligo riguarda esclusivamente le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese. Per le abitazioni private non esiste alcun obbligo di assicurarsi contro terremoto, alluvione e frana, e nessuna norma in vigore lo prevede. Esiste però una detrazione IRPEF del 19% sui premi delle polizze che coprono eventi calamitosi su immobili a uso abitativo, da indicare in dichiarazione con il codice 43.

Quali scadenze sono ancora aperte ad agosto 2026?

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Solo quella per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, fissata al 31 dicembre 2026. Tutte le altre sono passate: grandi imprese a marzo 2025, medie a settembre 2025, micro e piccole a dicembre 2025, somministrazione e turistico-ricettivo a marzo 2026. Molti articoli ancora online presentano il 31 marzo 2026 come scadenza generale per le piccole imprese: è sbagliato, quella proroga riguardava solo due settori specifici.

Che sanzione rischia un'impresa che non si assicura?

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Nessuna multa. È l'errore più diffuso su questo tema: la sanzione da 100.000 a 500.000 € che si legge ovunque colpisce le compagnie assicurative che violano l'obbligo a contrarre, cioè che rifiutano di assicurare, e la irroga l'IVASS. Per l'impresa inadempiente la conseguenza è diversa e potenzialmente più pesante: l'esclusione da contributi, agevolazioni e incentivi pubblici, compresi quelli erogati dopo un evento calamitoso.

Chi deve assicurare un capannone in affitto, il proprietario o l'inquilino?

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Il MIMIT ha chiarito che l'obbligo grava sull'imprenditore che impiega il bene per la propria attività, anche se non ne è proprietario. Vale quindi per beni in affitto, leasing o comodato. C'è però un'eccezione importante: l'obbligo non si applica ai beni già assistiti da analoga copertura, anche se stipulata da terzi, per esempio dal locatore. Prima di stipulare conviene quindi verificare cosa ha già fatto il proprietario.

Che differenza c'è fra franchigia e scoperto?

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Non sono sinonimi, anche se moltissimi articoli li usano come tali. La franchigia è un importo fisso, in valore assoluto o in percentuale della somma assicurata, che viene dedotto dall'indennizzo. Lo scoperto è invece una percentuale del danno indennizzabile che resta a carico dell'assicurato. Il tetto del 15% previsto dalla norma riguarda lo scoperto, non la franchigia, e si applica solo se le parti lo convengono.

Un immobile con un abuso edilizio può essere assicurato?

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No. Il decreto attuativo esclude espressamente dalla copertura i beni immobili gravati da abuso edilizio, costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, o su cui l'abuso è sorto successivamente alla costruzione. È un punto che molte imprese scoprono tardi: una difformità non sanata rende quel bene non assicurabile, e quindi impossibile da mettere in regola rispetto all'obbligo.

Quanto costa una polizza catastrofale?

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Secondo la rilevazione IVASS aggiornata al 30 aprile 2026, che raccoglie i prezzi effettivamente pagati e non i preventivi, il prezzo unitario mediano è di 7,15 € ogni 10.000 € di valore assicurato, pari a circa lo 0,715 per mille. Su un capitale di un milione di euro corrisponde a un ordine di grandezza attorno ai 700 € l'anno. Chi si trova in zona sismica elevata o in area a forte pericolosità idraulica paga però sensibilmente di più.

Si può ridurre il premio?

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Sì, ed è la leva più trascurata. Il decreto prevede espressamente che il premio tenga conto delle misure di prevenzione e protezione adottate dall'impresa, in misura proporzionale alla riduzione del rischio ottenuta. Interventi di adeguamento sismico, vasche di laminazione, sollevamento dei quadri elettrici sopra la quota di allagamento attesa riducono il danno atteso e, se documentati, devono riflettersi sul premio. Vanno però portati esplicitamente al tavolo della trattativa.